CN Verifiche s.r.l.s.

Premessa
Il DPR 462 del 2001 disciplina in procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispotivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro
- Deve inviare copia della dichiarazione di conformità dell'impianto all'INAIL (EX ISPESL) e all'ASL/ARPA, entro 30 giorni dall'entrata in servizio dell'impianto elettrico. Negli edifici scolastici la figura del datore di lavoro, solitamente è raprresentata dal preside.
- Deve eseguire regolare manutenzione dell'impianto e sottoporlo alle verifiche periodiche da parte di Organismi Abilitati o ASL/ARPA secondo le scadenze previste. Su richiesta dell'INAIL deve far sottoprorre l'impianto a verifiche a campione.
- NON può far eseguire le veriche previste dal DPR 462/01 da una ditta installatrice in quanto, tali verifihce sono di esclusiva competenza di ASL/ARPA ed Organismi abilitati. Le veriche effettuate da ditte in-stallatrici o prefessionisti hanno valore solo ai fini della manuntenzione.

Responsabilità
- Mancata denuncia: il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di denuncia è sanzionabile da parte dell'organo di vigilanza Ufficiale di Polizia Giudiziaria, come previsto dalla legge 81/2008 (testo unico per la sicurezza).
- Mancata verifica periodica: il datore dd lavoro può incorrere in responsabilità civili e penali, nell'eventualità accada un infortunio sull'impianto e a sanzioni penali in caso di controllo da parte delle autorità incaricate della vigilanza.
- Il datore di lavoro è responsabili anche della scelta dell'Organismo Abilitato, ed è opportuno che si avvalga di un organismo che esegua le veriche in una modalità tale da consentire l'emissione di un parere affidabile.
- Due anni in locali ad uso medico (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici, centri estetici, studi veterinari, ecc), nei cantieri e negli ambienti a maggior rischio in casi di incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- Cinque anni negli altri casi (nei luoghi ordinari). Gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni due anni (viene analizzata la totalità dell'impianto).
- nei casi in cui sia il datore di lavoro a chiedere una ulteriore verifica,
- nel caso in cui vi sia stata una verifica periodica negativa,
- nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali all'impianto elettrico.
Periodicità
La periodicità delle verifiche, agli impianti di messa a terra ed alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, è due o cinque anni a seconda della tipologia di impianto:
Tariffe
L'attività di verifica prevista dal DPR 462/01 è una forma di controllo pubblico (sebbene eseguita anche mediante Organismi Abilitati) sulle condizioni di sicurezza degli impianti elettrici delle aziende nelle quali operano lavoratori subordinati; il legislatore ha imposto al datore di lavoro di far compiere tale controllo ritenendo interesse della collettività garantire condizioni minime di sicurezza sia a coloro che nelle attività produttive lavorano sia a coloro che a tali attività accedono per altri motivi.

Accuratezza
Perchè sia affidabile, la verifica deve essere eseguita a regola d'arte (Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 febbraio 2006 "Criteri operativi", e paragrai 3.1 4.1 della Guida CEI 0-14). Il tecnico, per emettere un parere affidabile, deve operare in maniera accurata permanendo sull'impianto tutto il tempo necessario allo svolgimento della verifica e che la durata minima della verifica sia espressamente dichiarata dagli Organismi Abilitati sul preventivo. Uno dei parametri indice dell'accuratezza e delle serietà della verifica è la sua durata dalla quele inevitabilmente dipende il suo costo. In definitiva, si raccomanda al datore di lavoro (a propria tutela di verificare, a fronte di un preventivo che si discosti in modo non marginale dalle tariffe INAIL/ARPA che il costo preventivato consenta (credibilmente) all'Ente verificatore di eseguire la verifica a regola d'arte, tenuto conto della durata minima della verifica e dei costi che gli Organismi Abilitati si trovano a sostenere (verificatori, spese di trasferimento e trasporto strumenti, aggiornamento prefessionale, organizzazione delle verifiche, gestione degli organismi, ecc.) operando nel rispetto della norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020 e delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
Attrezzatura
Gli strumenti di misura utilizzati sono sottoposti a periodiche tarature e controlli tali da offrire al cliente la massima garanzia del prodotto fornito.
La società
CN. VERIFICHE è un Organismo Ispettivo di tipo A secondo la norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020 che ha deciso di occuparsi esclusivamente di verifiche ed ispezioni, garantendo ai propri clienti il più alto standard qualitativo in termini di IMPARZIALITA', DEONTOLOGIA, INDIPENDENZA, INTEGRITA' DI GIUDIZIO E ACCURATEZZA.
Qualità
La CN. VERIFICHE SRLS è una società dotata di sistema di gestione aziendale conforme alle prescrizioni della norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020 e in tal senso compie dei controlli periodici sul comportamento dei suoi dipendenti i quali operano seguendo procedure tecniche predisposte dalla società e devono attenersi ad un codice di deontologia a garanzia del cliente. La società somministra ai propri verificatori periodici corsi formativi, atti a mantenerli aggiornati in merito alla continua evoluzione delle norme con particolare attenzione agli impianti sottoposti a verifica, agli impianti in genere, alla strumentazione utilizzata e alle metodologie riguardanti la sicurezza nel compiere lavori sotto tensione. La società ha stipulato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi atta a coprire il cliente da eventuali danni che si possono verificare in sede di verifica.