CN Verifiche s.r.l.s.

Premessa

Il DPR 462 del 2001 disciplina in procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispotivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

  • Deve inviare copia della dichiarazione di conformità dell'impianto all'INAIL (EX ISPESL) e all'ASL/ARPA, entro 30 giorni dall'entrata in servizio dell'impianto elettrico. Negli edifici scolastici la figura del datore di lavoro, solitamente è raprresentata dal preside.
  • Deve eseguire regolare manutenzione dell'impianto e sottoporlo alle verifiche periodiche da parte di Organismi Abilitati o ASL/ARPA secondo le scadenze previste. Su richiesta dell'INAIL deve far sottoprorre l'impianto a verifiche a campione.
  • NON può far eseguire le veriche previste dal DPR 462/01 da una ditta installatrice in quanto, tali verifihce sono di esclusiva competenza di ASL/ARPA ed Organismi abilitati. Le veriche effettuate da ditte in-stallatrici o prefessionisti hanno valore solo ai fini della manuntenzione.


Responsabilità

  • Mancata denuncia: il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di denuncia è sanzionabile da parte dell'organo di vigilanza Ufficiale di Polizia Giudiziaria, come previsto dalla legge 81/2008 (testo unico per la sicurezza).
  • Mancata verifica periodica: il datore dd lavoro può incorrere in responsabilità civili e penali, nell'eventualità accada un infortunio sull'impianto e a sanzioni penali in caso di controllo da parte delle autorità incaricate della vigilanza.
  • Il datore di lavoro è responsabili anche della scelta dell'Organismo Abilitato, ed è opportuno che si avvalga di un organismo che esegua le veriche in una modalità tale da consentire l'emissione di un parere affidabile.
  • Periodicità

    La periodicità delle verifiche, agli impianti di messa a terra ed alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, è due o cinque anni a seconda della tipologia di impianto:

    • Due anni in locali ad uso medico (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici, centri estetici, studi veterinari, ecc), nei cantieri e negli ambienti a maggior rischio in casi di incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
    • Cinque anni negli altri casi (nei luoghi ordinari). Gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni due anni (viene analizzata la totalità dell'impianto).
    Vi sono inoltre delle verifiche straordinarie:
    • nei casi in cui sia il datore di lavoro a chiedere una ulteriore verifica,
    • nel caso in cui vi sia stata una verifica periodica negativa,
    • nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali all'impianto elettrico.

Tariffe

L'attività di verifica prevista dal DPR 462/01 è una forma di controllo pubblico (sebbene eseguita anche mediante Organismi Abilitati) sulle condizioni di sicurezza degli impianti elettrici delle aziende nelle quali operano lavoratori subordinati; il legislatore ha imposto al datore di lavoro di far compiere tale controllo ritenendo interesse della collettività garantire condizioni minime di sicurezza sia a coloro che nelle attività produttive lavorano sia a coloro che a tali attività accedono per altri motivi.



Accuratezza

Perchè sia affidabile, la verifica deve essere eseguita a regola d'arte (Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 febbraio 2006 "Criteri operativi", e paragrai 3.1 4.1 della Guida CEI 0-14). Il tecnico, per emettere un parere affidabile, deve operare in maniera accurata permanendo sull'impianto tutto il tempo necessario allo svolgimento della verifica e che la durata minima della verifica sia espressamente dichiarata dagli Organismi Abilitati sul preventivo. Uno dei parametri indice dell'accuratezza e delle serietà della verifica è la sua durata dalla quele inevitabilmente dipende il suo costo. In definitiva, si raccomanda al datore di lavoro (a propria tutela di verificare, a fronte di un preventivo che si discosti in modo non marginale dalle tariffe INAIL/ARPA che il costo preventivato consenta (credibilmente) all'Ente verificatore di eseguire la verifica a regola d'arte, tenuto conto della durata minima della verifica e dei costi che gli Organismi Abilitati si trovano a sostenere (verificatori, spese di trasferimento e trasporto strumenti, aggiornamento prefessionale, organizzazione delle verifiche, gestione degli organismi, ecc.) operando nel rispetto della norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020 e delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Attrezzatura

Gli strumenti di misura utilizzati sono sottoposti a periodiche tarature e controlli tali da offrire al cliente la massima garanzia del prodotto fornito.

La società

CN. VERIFICHE è un Organismo Ispettivo di tipo A secondo la norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020 che ha deciso di occuparsi esclusivamente di verifiche ed ispezioni, garantendo ai propri clienti il più alto standard qualitativo in termini di IMPARZIALITA', DEONTOLOGIA, INDIPENDENZA, INTEGRITA' DI GIUDIZIO E ACCURATEZZA.

Qualità

La CN. VERIFICHE SRLS è una società dotata di sistema di gestione aziendale conforme alle prescrizioni della norma UNI/CEI EN ISO/IEC 17020 e in tal senso compie dei controlli periodici sul comportamento dei suoi dipendenti i quali operano seguendo procedure tecniche predisposte dalla società e devono attenersi ad un codice di deontologia a garanzia del cliente. La società somministra ai propri verificatori periodici corsi formativi, atti a mantenerli aggiornati in merito alla continua evoluzione delle norme con particolare attenzione agli impianti sottoposti a verifica, agli impianti in genere, alla strumentazione utilizzata e alle metodologie riguardanti la sicurezza nel compiere lavori sotto tensione. La società ha stipulato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi atta a coprire il cliente da eventuali danni che si possono verificare in sede di verifica.

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